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DENOMINAZIONE E FINALITA'
Art. 1 - Si costituisce tra gli appassionati di Astronomia un’Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE SALENTINA ASTROFILI EDWIN HUBBLE” c.f. 93037550758; Essa è apartitica, aconfessionale ed ha il recapito ed il domicilio presso la residenza del
proprio Presidente.
Art. 2 - L’Associazione ha finalità esclusivamente culturali e non persegue fini di lucro.
Scopi dell’Associazione sono: la riunione, la collaborazione, lo scambio di idee ed
esperienze tra i membri aderenti, la diffusione, la divulgazione e la ricerca astronomica.
Art. 3 - L’Associazione per raggiungere i suoi fini senza alcuno scopo di lucro può
creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti nel territorio eventualmente
ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici e/o privati.
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ORGANI
Art. 4 - Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
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MEZZI FINANZIARI
ART. 5 - Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.
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PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 6 - Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) eventuali lasciti, donazioni e contributi ricevuti.
Art. 7 - L’esercizio finanziario si chiude alla fine di ogni anno.
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SOCI
Art. 8 - Possono essere soci effettivi tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo
anno di età, ne faranno domanda scritta ed accettino di rispettare il contenuto del
presente Statuto e del Regolamento. Sono ammessi alla qualità di socio tutti coloro
che abbiano pagato la quota associativa ed abbiano ottenuto i benestare del Consiglio
Direttivo.
Art. 9 - Sono ammessi come soci effettivi anche i minori di età, e sino al diciottesimo
anno, con la potestà, ma, pur avendo diritto al voto, non possono accedere alle cariche
sociali.
Art. 10 - I soci avranno diritto al voto e di prendere parte agli studi ed ai lavori
intrapresi nell’ambito dell’Associazione, nonché di servirsi degli strumenti e delle
riviste acquistate dal sodalizio.
Art. 11 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità (come previsto
dal Regolamento) o indegnità o chi agisca contro la natura e lo scopo
dell’Associazione. L’indegnità verrà sancita dall’Assemblea Generale dei Soci, dopo
averla vagliata, motivata e resa esecutiva, con comunicazione scritta all’interessato.
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AMMINISTRAZIONE
Art. 12 - L’Associazione verrà amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un
Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e da almeno tre (3)
Consiglieri.
Art. 13 - Gli Organi statuari dell’Associazione restano in carica per la durata di due (2)
anni e possono essere rieleggibili.
Art. 14 - In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, dovrà
essere sostituito entro e non oltre sessanta (60) giorni, come previsto dal
Regolamento.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri nello spirito della legge
costituzionale, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso compila
ed approva il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 16 - Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente
l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 17 - L’Assemblea Generale si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo
ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta nella misura di un quarto dei soci e/o
almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al preventivo ed al consultivo e per
stabilire le attività dell’Associazione stessa. Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza effettiva della maggioranza dei soci in prima convocazione, della
maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione ed il voto favorevole a
maggioranza dei presenti.
Art. 18 - L’Assemblea Generale e/o il Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente;
in sua assenza dal Vice Presidente.
Art. 19 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie . I soci in regola con la quota
sociale sono convocati in assemblea ordinaria da Direttivo ogni qualvolta lo ritenga
opportuno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno 30 giorni
prima e dovrà contenere l’ordine del giorno.
Art. 20 - L’Assemblea ordinaria delibera su bilancio consuntivo e preventivo sugli
indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti e
sull’amministrazione sociale; in occasione di ciò con la nomina di una commissione
elettorale formata da tre soci maggiorenni eletti dall’Assemblea. Il voto è segreto e
personale.
Art. 21 - L’Assemblea straordinaria viene indetta da Direttivo, per i motivi e con le
modalità sopra elencate di quelle ordinarie, e ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo o
almeno un quarto dei soci lo richieda allo stesso. Il termine di convocazione può
essere ridotto fino ad una settimana, garantendo, tuttavia, che i soci ricevano l’avviso
almeno tre giorni prima dell’Assemblea.
Art. 22 - Nell’Assemblea ordinaria e straordinaria a ciascun socio spetta un solo voto.
Ogni socio, inoltre, può essere delegato a votare per non più di un socio; le deleghe
devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate all’atto della votazione
stessa.
Art. 23 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua vece dal Vice Presidente
che, in mancanza del Segretario, nomina un verbalista il quale redigerà il verbale, che,
dopo averne dato lettura ed approvazione, verrà firmato dal Presidente, ed in sua
assenza dal Vice Presidente, e dal verbalista.
Art. 24 - Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato con delibera
dell’Assemblea Generale che riporti almeno il 75% dei voti favorevoli di tutti gli iscritti
dell’Associazione aventi diritto di voto.
Art. 25 - In caso di scioglimento dell’Associazione, decisa a maggioranza
dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, questo provvederà alla nomina di un
liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
Art. 26 - Per quanto qui non specificato, sono applicate le norme del Codice Civile.
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